Facciamo il punto: detrazione IVA fatture di acquisto

gio 11 gennaio 2018 by Massimo Masson

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I termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nelle fatture di acquisto, ed il termine entro cui registrarle, è stato recentemente modificato (rif. art. 2 D.L. 50/2017). Risultano pertanto modificati l’art. 19 (in merito al termine per il diritto alla detrazione) e l’art. 25 (in merito al termine di registrazione delle fatture di acquisto) del DPR 633/1972.

Allo stato attuale pertanto il comma 1 del citato art. 19 stabilisce: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

Il novellato art. 25 dispone che fatture d’acquisto e bolle doganali siano annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica “nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.”

Di conseguenza risulta ridotto (rispetto alla precedente normativa) il termine per la detrazione dell’IVA sugli acquisti, ora esercitabile “solo” entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è nato il diritto alla detrazione, e la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bolle doganali dovra’ essere svolta nella liquidazione periodica per la quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

In ogni caso, il termine ultimo e’ quello previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.